Dott. Ezio Vannucci
La nuova tassa di stazionamento , nella versione finale dopo le modifiche apportate
dal Decreto Legge 1/2012 convertito in Legge il 22 marzo 2012
Le modifiche auspicate alla nuova tassa per lo stazionamento di unità da diporto ( battenti qualsiasi bandiera sia UE che non ) di lunghezza superiore a 10 metri , introdotta dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 con i commi da 2 a 10 dell’articolo 16, sono state approvate in via definitiva dalla Camera dei Deputati il giorno 22 Marzo 2012 , all’interno del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività .
Le modifiche definitivamente approvate alla nuova “tassa” , fortemente volute da UCINA e FederAgenti , hanno trasformato l’attuale imposta da tassa di stazionamento a tassa sul possesso del bene ed altresì da tassa giornaliera a tassa annuale ; ed inoltre rimodulando gli importi dell’imposta per renderli meno incisivi per il comparto nautico , è stata introdotta l’esclusione della tassazione sugli Yacht di proprietà di soggetti stranieri, nonché per le unità delle imprese di noleggio e locazione anche italiane .
Le novità introdotte allontano definitivamente il rischio di un crollo del Turismo nautico in tutti i porti nazionali, ed inoltre si attenua il rischio che armatori ed appassionati proseguano nell’esodo iniziato da Dicembre scorso, dai Porti italiani verso i porti della Corsica, Slovenia, Croazia e Tunisia .
Procediamo pertanto a illustrare la nuova tassa di stazionamento nella sua versione definitiva, che entrerà in vigore il prossimo 1° Maggio 2012, presentandone in ordine di importanza le novità .
La modifica più significativa è stata apportata al comma 7 che introduce al primo periodo un nuovo capoverso che recita “ La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabile organizzazione in Italia, che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio “ .
Sempre nell’ambito delle modifiche apportate, considerato che la decisione finale del legislatore italiano è stata quella di tassare direttamente il possesso dell’unità navale da parte di soggetti residenti in Italia, e non la sua presenza fisica nelle acque italiane dello Yacht come risultava dalla prima stesura , è stato modificato il primo capoverso del comma 7 come segue: “ sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titoli di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto “ ; secondo il predetto nuovo testo è tenuto al pagamento della Tassa ( con esclusione dei soggetti non residenti come precisato al capoverso precedente ) l’effettivo utilizzatore dell’unità da diporto, estendendosi pertanto l’obbligo a soggetti residenti in Italia che detengono/utilizzano imbarcazioni o navi attraverso strutture societarie estere . La lettura attenta dell’attuale testo, come sopra letteralmente riportato, sembra tassare anche la fattispecie di cliente ( charterista ) con il requisito della residenza in Italia che sottoscrive contratto di noleggio con società armatrice straniera , tale ipotesi si ritiene inapplicabile stante la caratteristica di “annualità “ che è stata introdotta alla Tassa rispetto a quella originaria “giornaliera “ e pertanto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che esoneri dal pagamento il cliente italiano di un contratto di charter ogni qualvolta la società armatrice sia non residente .
Passando ad illustrare l’entità della nuova “tassa annuale di stazionamento “ , di seguito si riporta la misura che dovrà essere corrisposta in base alla lunghezza dell’unità navale ( a cui occorrerà poi applicare le riduzioni più sotto illustrate ) :
lunghezza in metri | importo tassa
annuale |
10,01 – 12 | 800,00 |
12,01 – 14 | 1.160,00 |
14,01 – 17 | 1.740,00 |
17,01 – 20 | 2.600,00 |
20,01 – 24 | 4.400,00 |
24,01 – 34 | 7.800,00 |
34,01 – 44 | 12.500,00 |
44,01 – 54 | 16.000,00 |
54,01 – 64 | 21.500,00 |
oltre 64 m | 25.000,00 |
Per quanto attiene il calcolo della lunghezza, il comma 6 precisa che occorre applicare le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto , secondo cui la nozione di lunghezza dello scafo (LH), corrisponde alla lunghezza fuori tutto detratta la lunghezza delle appendici (piattaforme bagno, delfiniere, ecc.) che possano distaccarsi dallo scafo senza intervento distruttivo e senza che ciò possa incidere sulle caratteristiche costruttive di sicurezza dello scafo stesso.
Viene mantenuta dal comma 3, la riduzione pari al 50% della tassa, per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espressa in KW non sia inferiore a 0.5 , e per le unità di lunghezza fino a dodici metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle Isole minori e nella laguna di Venezia .
Al comma 4 viene confermato che la tassa non si applica alle navi di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici e Enti e associazioni di volontariato , nonché alle unità da diporto obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio , eliminando invece l’esenzione precedentemente prevista per le unità navali che si trovino in un’area di rimessaggio per i giorni di effettiva permanenza nello stesso .
Al comma 5bis viene confermato che la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto , ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore . Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica altresì alle unità navali per il primo anno dalla prima immatricolazione .
E’ importante precisare che non subisce modifiche il comma 15-ter introdotto in sede di conversione in legge del DL 6/12/2011 n°201, secondo cui l’entità della nuova tassa di stazionamento può essere ridotta sulla base dell’anzianità dell’unità navale , , dopo cinque – dieci e quindici anni dalla data di costruzione , rispettivamente del 15 %, del 30 % e del 45 % .
Per quanto attiene la verifica dell’effettivo avvenuto pagamento, viene interamente abrogato il comma 8 dell’art.16 che prevedeva in origine che la ricevuta sia esibita dal Comandante all’Agenzia delle Dogane , ovvero all’impianto di distribuzione di carburante.
Le modalità ed i termini di pagamento della tassa, e le informazioni necessarie all’attività di controllo verranno disciplinate da un futuro apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La sanzione amministrativa prevista per le ipotesi di omesso o ritardato versamento potrà variare dal 200% al 300% dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta .
Viareggio 23 Marzo 2012