Allegato Circolare 033-2012 Normativa Antiriciclaggio-Cassa Nave
In allegato copia della nota n. DT51758, del 21 giugno 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura, che precisa quali devono essere le procedure che deve adottare l’Agente Marittimo nelle operazioni di “cash on Board “ , si invita ad una attenta lettura del documento che sinteticamente è riportato nei seguenti punti :
– Sono vietate operazioni di consegna di cash on board per importi superiori a Euro 1.000 ( e non euro 10.000 !! che riguarda la normativa 195/2008 “persone in ingresso da altro paese “ ) ; il divieto si estende anche quando fatto con pagamenti inferiori alla soglia artificiosamente frazionati . Dell’infrazione è responsabile sia il soggetto che ha effettuato il trasferimento (agente marittimo ) che il soggetto che li riceve ( comandante )
– La movimentazione di cash on board per importi superiori a Euro 1.000 , deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili , quindi carte prepagate , ovvero per il tramite di Banche e Poste ( una soluzione da approfondire con i locali istituti di credito potrebbe essere quella di consegnare al comandante un Assegno Circolare a lui intestato da cambiare allo sportello dello stesso Istituto emittente )
– La pratica effettuata in dogana da parte dell’Agente Marittimo per le somme relative al cash on Board , non prevedendo l’individuazione dell’Agente Marittimo e soprattutto del soggetto che riceve le somme , è precisato nella Circolare del 21 Giugno non può essere considerata equivalente a quella effettuata presso Poste o Banche, quindi non ha alcun valore ai fini della normativa in commento
– La circolare riporta anche l’obbligo per i Commercial Yacht di effettuare la dichiarazione valutaria al primo punto di entrata e di uscita dal territorio italiano , se ha denaro contante a bordo per importo superiore a Euro 10.000 , limite oggi da considerarsi ridotto a Euro 1.000 alla luce del dettato della Circolare allegata