Con un provvedimento ed una risoluzione del 24 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità, i termini di versamento dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di “stazionamento”, istituendo altresì i relativi codici tributo; pertanto, trovandoci in prossimità della prima scadenza della nuova Tassa, si ritiene utile ed opportuno puntualizzare nuovamente i soggetti obbligati all’assolvimento del tributo, per poi procedere ad illustrare le modalità di assolvimento dello stesso, e ricordare i casi di riduzione ed esonero dalla tassa .
Soggetti obbligati al pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto art. 16 comma 2 d.l. 201/2011
I soggetti passivi tenuti al pagamento della tassa ( anche se l’unità navale è messa a “secco “ ) sono individuati nei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. Per contro, la tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia .
Nel caso di locazione finanziaria, non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c. Non sono tenute al pagamento della tassa pertanto le società di leasing, ed inoltre i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità da diporto, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale, per svolgere attività di locazione e di noleggio.
Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo
L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento direttoriale dello scorso 24 aprile 2012, ha stabilito che la tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni, deve essere versata mediante il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”; al fine di consentire il versamento della tassa in oggetto, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.39/E emanata lo stesso 24 aprile 2012, ha istituito i seguenti codici tributo:
• “3370” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011” ;
• “8936” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Sanzione”;
• “1931” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Interessi”.
In sede di compilazione del predetto modello F24, dovranno inoltre essere indicati:
• nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di iscrizione);
– nel caso di contratti di locazione richiamati dall’articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo “elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto.
– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa , nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di locazione ( anche finanziaria ) , con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.
Lo stesso Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate al punto 1.4 ha inoltre stabilito che per i soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamento con il modello F24, devono effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” impostato come segue:
a) Beneficiario: Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222;
b) codice BIC : BITAITRRENT;
c) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione sopra richiamata;
d) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze.
Termini di versamento
La tassa deve essere versata entro il 31 maggio di ogni anno e si riferisce al periodo 1°maggio – 30 aprile dell’anno successivo ; qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1 maggio, il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione, anche finanziaria ( e pertanto dovendosi escludere per mancanza di espresso richiamo nel dettato normativo tutti i contratti riconducibili al noleggio – charter ) , per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa dovrà essere determinata rapportandola a giorni (Es.: tassa annuale/365*gg contratto nel periodo 1° maggio- 30 aprile): in tali casi la tassa sarà versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto (esempio: contratto di locazione stipulato in data 10 giugno, di durata 30 giorni , la tassa dovrà essere corrisposta il giorno 9 giugno ).
Ipotesi di riduzione ed esonero dal pagamento della tassa
Si ricorda che la normativa in materia prevede una riduzione pari al 50% della tassa, per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espressa in KW non sia inferiore a 0.5 , e per le unità di lunghezza fino a dodici metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle Isole minori e nella laguna di Venezia .
La tassa è altresì ridotta sulla base dell’anzianità dell’unità navale, dopo cinque – dieci e quindici anni dalla data di costruzione , rispettivamente del 15 %, del 30 % e del 45 % .
Sono esonerati dal pagamento della tassa :
– Le unità di lunghezza inferiore a 10 metri ( eventuali natanti di lunghezza inferiore a 10,01 metri sono comunque esclusi anche se iscritti nei Registri delle Imbarcazioni ) ;
– le unità navali per il primo anno dalla prima immatricolazione;
– le navi di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici e Enti e associazioni di volontariato , nonché alle unità da diporto obbligatorie di salvataggio;
– i battelli di servizio compreso i tender , purchè rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti ;
– le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto ;
– le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore .
Viareggio 26 Aprile 2012
Dott. Ezio Vannucci